Lavoratori

Prestazioni in vigore dal 1 Gen 2023
Dal 1 Gen 2023 gli Interventi a favore dei lavoratori dipendenti saranno liquidati per il tramite dell’impresa che farà da sostituto d’imposta. Pertanto i lavoratori non riceveranno alcuna CU da parte di EBAC  
  • Le domande devono essere presentate a mezzo pec personale o a mezzo pec per il tramite dei sindacati Cgil Cisl Uil.
  • La liquidazione di tutte le prestazioni (escluso indennità di licenziamento), avverrà al lordo delle ritenute e per il tramite del datore di lavoro il quale ha l’obbligo di inserire l’indennità nella prima busta paga utile e applicando le ritenute fiscali quale unico sostituto d’imposta.

1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Al fine di agevolare la conciliazione degli orari lavorativi con quelli dettati dall’esigenze legate alla maternità/paternità, è previsto un Bonus da erogare a favore dei lavoratori dipendenti con bambini di età non superiore ai 3 anni che per iscrivono gli stessi all’ Asili Nido.

2. MISURA DELLE PROVVIDENZE

Il contributo è concesso nella misura “Una tantum” pari ad euro 250,00 su una spesa minima annua di euro 1.000,00 liquidabile per un massimo di due figli.

3. CONDIZIONI

 Il lavoratore/genitore deve essere in forza da almeno 6 mesi presso l’impresa. L’impresa deve avere maturato regolarità contributiva di almeno 24 mesi;

4. PROCEDURE

Per richiedere il contributo deve essere inoltrata domanda a mezzo pec oppure  per il tramite di uno sportello territoriale di CGIL CISL UIL.

Alla domanda devono essere allegati:

  • documento identità e codice fiscale:
  •  idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione);
  •  copia delle ricevute di pagamento quietanzate.

La domanda deve essere riferito all’anno scolastico appena concluso e può essere presentata dal 01 Giugno al 30 Settembre di ogni anno e solo successivamente all’ avvenuto pagamento del totale rette rendicontate (con limite di importo min ammissibile di € 1.000)

5. LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’

La prestazione liquidata ai lavoratori dipendenti avverrà per il tramite del datore di lavoro, ovvero EBAC Calabria bonificherà al datore di lavoro che assume l’obbligo di applicare le ritenute fiscali e inserire la prestazione nella prima busta paga utile. Entro 10 giorni dall’emissione della busta paga, il lavoratore ha l’obbligo di inviare ad EBAC liberatoria attestante l’effettivo godimento della prestazione di welfare pena la restituzione dell’indennità lorda stessa.

1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il presente Bonus viene previsto a favore dei titolari e dei lavoratori dipendenti che abbiano sostenuto spese per l’acquisto dei testi scolastici per i propri figli che frequentano scuole medie e superiori.

2. MISURA DEL CONTRIBUTO

Il sostegno è concesso nella misura del 50% del costo totale sostenuto per l’acquisto dei testi scolastici con un importo massimo riconoscibile di € 350,00 a figlio.

3. CONDIZIONI

 Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 6 mesi presso l’impresa. L’impresa deve essere iscritta all’EBAC ed avere regolarità contributiva di almeno 24 mesi;

4. PROCEDURE

La domanda deve essere presentata a mezzo pec oppure per il tramite di uno sportello territoriale di CGIL CISL UIL.

Alla domanda, devono essere allegati:

– copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente e del figlio a cui si riferisce la spesa;

– idonea documentazione attestante lo stato di famiglia e/o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione);

– Autocertificazione relativa alla classe frequentata dal figlio oggetto del bonus;

– copia dettagliata dei titoli di spesa, recanti, anche in apposito allegato, la dicitura TESTI SCOLASTICI, classe di destinazione e istituto, la descrizione dei testi acquistati con i singoli importi.

La domanda può essere presentata dal 1 Luglio ed entro il 30 Novembre di ogni anno e solo successivamente all’ avvenuto pagamento e riferita all’anno scolastico in fase di avvio.

5. LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’

La prestazione liquidata ai lavoratori dipendenti avverrà per il tramite del datore di lavoro, ovvero EBAC Calabria bonificherà al datore di lavoro che assume l’obbligo di applicare le ritenute fiscali e inserire la prestazione nella prima busta paga utile. Entro 10 giorni dall’emissione della busta paga, il lavoratore ha l’obbligo di inviare ad EBAC liberatoria attestante l’effettivo godimento della prestazione di welfare pena la restituzione dell’indennità lorda stessa.

1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Il presente Bonus è concesso ai titolari e lavoratori dipendenti che abbiano sostenuto spese per il trasporto scolastico per i propri figli che frequentano scuole superiori. Le spese previste sono relative ad abbonamenti per l’uso di mezzi pubblici, quali autobus o treni, utili al raggiungimento dell’Istituto scolastico, fuori Comune.

2. MISURA DEL CRONTIBUTO

Il sostegno è concesso nella misura del 50% del costo totale annuo riferito al periodo scolastico Settembre-Giugno, con un importo massimo riconoscibile di € 350,00.

3. CONDIZIONI

 Il lavoratore dipendente deve essere in forza da almeno 6 mesi presso l’impresa. L’impresa deve essere iscritta all’EBAC da almeno 24 mesi;

4. PROCEDURE

Le domande devono essere presentate per via pec oppure per il tramite di uno sportello territoriale di CGIL CISL UIL.

Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione:

– copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente e del figlio per il quale è richiesto il bonus;

– idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione);

– autocertificazione che attesti la scuola frequentata e che la stessa ricade in altro comune rispetto a quello di residenza;

– copia dettagliata dei titoli di spesa (quali abbonamento riportante l’importo pagato).

La domanda, può essere presentata dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno e riferita all’anno scolastico appena concluso.

5. LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’

La prestazione liquidata ai lavoratori dipendenti avverrà per il tramite del datore di lavoro, ovvero EBAC Calabria bonificherà al datore di lavoro che assume l’obbligo di applicare le ritenute fiscali e inserire la prestazione nella prima busta paga utile. Entro 10 giorni dall’emissione della busta paga, il lavoratore ha l’obbligo di inviare ad EBAC liberatoria attestante l’effettivo godimento della prestazione di welfare pena la restituzione dell’indennità lorda stessa.

1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Al fine di premiare i figli dei titolari e lavoratori dipendenti che conseguono il Diploma di Maturità, o la Laurea Specialistica viene riconosciuta una borsa di studio a coloro che abbiano raggiunto risultati meritevoli.

2. MISURA DEL CONTRIBUTO

L’indennità è concessa nella misura di € 250,00 per il conseguimento del Diploma di Maturità conseguito nei 5 anni e con votazione 100/100, ed € 500,00 per la Laurea di secondo livello conseguita entro i 5 anni e con votazione almeno 110/110.

3. CONDIZIONI

 Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 6 mesi presso l’impresa. L’impresa deve essere iscritta all’EBAC da almeno 24 mesi;

4. PROCEDURE

Le domande devono essere inviate per via pec oppure  per il tramite di uno sportello territoriale di CGIL CISL UIL.

Alla domanda, devono essere allegati:

– documento di riconoscimento e codice fiscale, del richiedente e del figlio oggetto della borsa di studio;

– Certificato di diploma o di laurea con il voto conseguito;

– stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione).

La domanda va presentata entro il termine di 60 giorni dal conseguimento del titolo.

5. LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’

La prestazione liquidata ai lavoratori dipendenti avverrà per il tramite del datore di lavoro, ovvero EBAC Calabria bonificherà al datore di lavoro che assume l’obbligo di applicare le ritenute fiscali e inserire la prestazione nella prima busta paga utile. Entro 10 giorni dall’emissione della busta paga, il lavoratore ha l’obbligo di inviare ad EBAC liberatoria attestante l’effettivo godimento della prestazione di welfare pena la restituzione dell’indennità lorda stessa.

Anzianità professionale aziendale

1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Allo scopo di preservare la professionalità dei lavoratori acquisita nell’ambito dei processi produttivi artigiani, viene riconosciuta l’indennità a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 6 anni di anzianità di servizio continuativi presso la stessa impresa e successivamente ogni 3 anni.

2. MISURA DELL’INDENNITA’

L’indennità viene erogata nella misura una tantum pari ad € 350,00.

Il periodo di anzianità decorre dalla data di assunzione indicata in busta paga. Nel caso di cessione del ramo di azienda il lavoratore dovrà integrare la scheda rilasciata dal centro per l’impiego che ne attesta la continuità di servizio.

3. CONDIZIONI

Alla prima richiesta effettuata dal lavoratore, l’impresa deve avere una continuità di contribuzione ad EBNA di almeno 36 mesi così come il lavoratore;

4. PROCEDURE

La domanda va presentata in via pec oppure per il tramite di uno sportello del sindacato tra CGIL CISL UIL, dopo la data di maturazione del periodo richiesto e comunque entro 60 giorni.

(Esempio: Il lavoratore è stato assunto il 20 Novembre 2016, i primi 6 anni maturano il 20 Novembre 2022, la domanda potrà essere inoltrata entro il 20 Gennaio 2023.

Per richiedere il contributo deve essere allegata alla domanda:

– Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;

– Busta paga relativa al mese in cui si matura l’ anzianità dei 6/3 anni successivi;

– Scheda lavoratore rilasciata dal centro per l’impiego

5. LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’

La prestazione liquidata ai lavoratori dipendenti avverrà per il tramite del datore di lavoro, ovvero EBAC Calabria bonificherà al datore di lavoro che assume l’obbligo di applicare le ritenute fiscali e inserire la prestazione nella prima busta paga utile. Entro 10 giorni dall’emissione della busta paga, il lavoratore ha l’obbligo di inviare ad EBAC liberatoria attestante l’effettivo godimento della prestazione di welfare pena la restituzione dell’indennità lorda stessa.

1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO.

Allo scopo di integrare il reddito dei lavoratori che hanno per l’occupazione, viene riconosciuta un’indennità ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a fronte di sopravvenuto licenziamento per riduzione personale o dimissioni per Giustificato motivo oggettivo.

2. MISURA DELL’ INDENNITA’

L’indennità riconosciuta è pari ad euro 10,00 per un massimo di 90 giorni.

3. CONDIZIONI

Il lavoratore dipendente deve essere in forza da almeno 12 mesi presso l’impresa;

La provvidenza è concedibile per un minimo di 30 giorni e per massimo di 90 giorni ed a condizione che nel periodo, il lavoratore non trovi altra occupazione; Se il richiedente trova occupazione prima della fine dei 3 mesi l’indennità sarà rapportata ai giorni effettivi di disoccupazione.

Il lavoratore non deve aver intrattenuto più rapporti di lavoro con la stessa impresa nell’arco degli ultimi 5 anni e per lo stesso non devono essere stati richiesti periodi di Cassa integrazione al Fondo FSBA negli ultimi 6 mesi.

4. PROCEDURE

La domanda va presentata, a mezzo pec oppure per il tramite di uno sportello del sindacato tra CGIL CISL UIL, dopo aver maturato il periodo di disoccupazione e comunque non oltre 5 mesi dal licenziamento.

Si dovrà certificare che non è sopraggiunto alcun rapporto di lavoro.

(Esempio: Licenziamento del 01/09/2022 la domanda per i 3 mesi di disoccupazione, si potrà presentare dal 1/12/22 ed entro il 01/02/2023)

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

–  Documento di identità e codice fiscale del richiedente;

– Ultime 2 buste paga;

– Lettera di licenziamento con motivazione “Riduzione del personale” o Lettera di dimissioni “per giustificato motivo oggettivo”;

– Scheda lavoratore rilasciata dal centro per l’impiego attestante la disoccupazione nel periodo

1.TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

L’ Ente provvede ad erogare indennità a favore dei titolari e lavoratori dipendenti e figli fino a 12 anni di età, che abbiano sostenuto spese per l’acquisto di occhiali da vista.

2. MISURA DEL CONTRIBUTO

L’indennità è concessa nella misura 50% del costo complessivo di lenti e montature fino ad un massimo riconoscibile di € 250,00 ogni 2 anni.

3. CONDIZIONI

• Il lavoratore/genitore dipendente deve essere in forza da almeno 3 mesi presso l’impresa.

• L’impresa deve essere iscritta all’EBAC da almeno 24 mesi;

4. PROCEDURE

Per richiedere il contributo i Titolari possono presentare domanda a mezzo pec oppure per il tramite di una delle associazioni datoriali artigiane Confartigianato, CNA, Casartigiani.

I Dipendenti possono presentare domanda a mezzo pec personale o per il tramite di uno sportello territoriale di CGIL CISL UIL. Alla domanda, oltre alla copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, deve essere allegata:

– idonea documentazione attestante lo stato di famiglia o autocertificazione (da cui si evince la paternità/maternità e la residenza nella stessa abitazione);

– copia dettagliata dei titoli di spesa.

– autocertificazione che non si è usufruito per la stessa prestazione di agevolazioni da altri enti.

La prestazione può essere richiesta ogni 2 anni.

La domanda va presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisto.

5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell’EBAC non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie o stanziamenti.

5. LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’

La prestazione liquidata ai lavoratori dipendenti avverrà per il tramite del datore di lavoro, ovvero EBAC Calabria bonificherà al datore di lavoro che assume l’obbligo di applicare le ritenute fiscali e inserire la prestazione nella prima busta paga utile. Entro 10 giorni dall’emissione della busta paga, il lavoratore ha l’obbligo di inviare ad EBAC liberatoria attestante l’effettivo godimento della prestazione di welfare pena la restituzione dell’indennità lorda stessa.

REGOLAMENTO PRESTAZIONI

di Sostegno al Reddito

EBAC CALABRIA

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25/10/2022 e del 13 Dicembre 2022

Valido Dal 01/01/2023

 

Premessa

Le imprese artigiane con dipendenti, hanno l’obbligo contrattuale di garantire ai propri lavoratori le prestazioni previste dalla bilateralità a sostegno del reddito, infatti i CCNL Artigianato prevedono nella parte economico-normativa, tutele aggiuntive per i dipendenti e le prestazioni stesse rappresentano un diritto dei lavoratori (welfare contrattuale).

Inoltre, l’Ente Bilaterale Artigianato Calabria è sportello regionale competente per la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) costituito ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 148/2015 e s.m.i.

Tale Fondo garantisce ai lavoratori l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione).

La regolarità di contribuzione ad FSBA con il codice EBNA, dal 1 Gennaio 2022 è inserita nel D.U.R.C. ai sensi del comma 214 della legge n. 234/2021.

Il versamento alla bilateralità, fa acquisire il diritto anche per il titolare, di accedere alle prestazioni seppur il budget assegnato periodicamente per le stesse, viene destinato per l’ 80% ai dipendenti e il 20% alle imprese/titolari.

Il Consiglio di Amministrazione di EBAC Calabria, costituito dai rappresentanti delle parti sociali, stabilisce e regolamenta periodicamente, le indennità a disposizione di imprese e lavoratori stanziando i budget di risorse da destinare alle stesse all’esaurimento delle quali anche le domande istruite positivamente non possono essere liquidati.

ART. 1 – CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI

Le imprese ed i loro titolari possono accedere alle prestazioni dopo aver maturato 24 mesi di contribuzione (salvo quanto diversamente previsto nella singola prestazione). Nel caso in cui abbiano saltato qualche mensilità, acquisiranno il diritto alle prestazioni solo dopo aver regolarizzato la posizione contributiva.

I lavoratori possono accedere alle prestazioni dopo aver maturato 6 mesi di contribuzione ad EBNA. Nel caso in cui l’impresa non ha versato il contributo o abbia versato parzialmente il diritto alle prestazioni sarà riconosciuto solo successivamente alla regolarizzazione della posizione contributiva.

ART. 2 – DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per ottenere l’erogazione delle prestazioni, gli interessati, devono seguire scrupolosamente quanto riportato nel singolo regolamento della prestazione di interesse. Le domande devono essere inviate a mezzo pec all’indirizzo ebaccalabria@pec.it oppure sempre a mezzo pec, per il tramite di una delle associazioni datoriali Confartigianato, CNA Casartigiani se impresa o Titolare e per il tramite di una delle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL se lavoratore dipendente.

L’esame delle domande avverrà in ordine cronologico di presentazione e nel caso di esito favorevole, l’erogazione della prestazione, avverrà entro 60 giorni solari dalla data di presentazione fino a esaurimento delle risorse stanziate.

ART. 3 TRATTAMENTO FISCALE

Le prestazioni vengono liquidate al netto delle ritenute fiscali previste dalle normative vigenti.

Alle imprese e titolari viene inviata a mezzo mail, all’indirizzo indicato in domanda, formale comunicazione dell’avvenuta liquidazione del contributo/indennità, quest’ultima dovrà essere imputato in dichiarazione all’apposita voce secondo normativa fiscale vigente.

Per i lavoratori dipendenti ogni anno sarà resa disponibile la CU relativa alle prestazioni liquidate nell’anno precedente se la prestazione è erogata direttamente al lavoratore mentre per le prestazioni erogate per il tramite dall’azienda sarà il datore di lavoro ad applicare le ritenute come per legge.

 

ART. 4 ESAME E AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE

Le domande vengono istruite dall’ufficio mentre il Consiglio di Amministrazione dell’E.B.A.C. periodicamente provvede al monitoraggio delle domande pervenute, istruite, ammesse e non ammesse.

ART. 5 – ANAGRAFE

Ai fini della gestione e del controllo e in relazione a quanto previsto al precedente articolo 4, è istituita per il tramite del portale telematico SINAweb, l’anagrafe delle imprese e dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, le imprese e i lavoratori dovranno comunicare le informazioni richieste e le eventuali variazioni e autorizzano l’Ente al trattamento dati sensibili, che verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679

ART. 6 – DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dalle ore 00.00 del 01/01/2023

ART. 7 RINVII

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda agli accordi e normative nazionali.

* CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui le somme disponibili per le prestazioni, stabilite periodicamente dal C.d.A. dell’EBAC, non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte fino a concorrenza delle risorse disponibili e le richieste ammesse e non finanziate per carenza dei fondi potranno essere liquidabili con stanziamenti successivi deliberati dal CdA in base a ulteriori economie.