Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

Con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, la Legge 92/2012 aveva previsto l’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art.3 commi da 4 a 13). In base al principio di bilateralità, alla creazione e al sostentamento del fondo contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori.

L’istituzione dei Fondi è stata resa obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Tenuto conto della Legge 183/2014 (Job Act) relativa alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori per i quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale e del D.Lgs. 148/2015 che ha confermato la previsione del Fondo di Solidarietà per l’Artigianato (art.27), l’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, in conformità agli accordi interconfederali in materia e le relative comunicazioni del Ministero del Lavoro, in data 19 gennaio 2016 ha deliberato quanto segue:

Sono tenute alla contribuzione, le imprese di cui al codice contributivo INPS “CSC 4” (esclusa l’edilizia) e tutte le imprese che adottano uno dei CCNL dell’Artigianato, i versamenti sia per EBNA che per FSBA proseguiranno tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo “EBNA”, già attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010;

Le nuove contribuzioni a partire dal 1° gennaio 2016 sono così definite:

Imprese non soggette a CIGS e CIGO

€ 7,65 mensili + 0,45% base imponibile previdenziale (da Luglio +0,15% a carico dei lavoratori)

Imprese che trovano applicazione i trattamenti di integrazione Salariale continueranno a versare € 10,42 mensili

Ai fini della contribuzione in misura fissa, non vi è più la distinzione tra lavoratori con contratto part-time fino a 20 ore ed oltre 20 ore.

Contributo di solidarietà

La quota di solidarietà del 10% di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 (codice M980) è dovuta solo per la contribuzione di euro 27,25 e 60,50 annui (rispettivamente per le imprese per le quali non trovano e/o trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015) relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano) di cui alla lettera e) della delibera EBNA/FSBA.

A partire dal 1° Luglio 2016 le imprese che intenderanno sospendere i lavoratori per motivi legati a crisi congiunturali, dovranno stipulare un apposito accordo sindacale di sospensione/riduzione dell’orario lavorativo dei dipendenti e inoltrare la domanda direttamente ad FSBA.