Con la risposta all’interpello n. 3/2013 del 24 gennaio, il Ministero del lavoro
chiarisce l’espressione “consolidati sistemi di bilateralità” contenuta
nella L. 92/2012, comma 14, articolo 3, che prevede la costituzione di fondi di
solidarietà finalizzati ad assicurare forme di sostegno al reddito per i lavoratori
occupati in settori non coperti da Cig e Cigs, nei casi di riduzione/sospensione
dell’attività lavorativa.
La formulazione si riferisce senza dubbio agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti
prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data.”
Si tratta degli enti che, prima dell’entrata in vigore della Riforma del lavoro
erogavano già alcuni servizi come quelli di organizzazione e svolgimento di attività
di formazione, di orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle
aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori, ma soprattutto quegli enti che già prevedevano importanti strumenti di sostegno al reddito quali le prestazioni di welfare contrattuale ed è proprio in quest’ultimo ambito che si è voluto riconoscere il ruolo fondamentale degli enti bilaterali dell’artigianato costituiti dalle principali sigle artigiane firmatarie dei CCNL. Mentre, restano esclusi dalla definizione gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.
interpello n.3/2013