Fondo di Solidarietà Bilaterale “alternativo”

Le Parto Sociali Nazionali dell’artigianato Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e Cgil, Cisl, Uil, in coerenza con quanto stabilito nell’accordo interconfederale del 30 novembre 2012 hanno avviato i confronti, al fine di dare attuazione al modello del Fondo di Solidarietà Bilaterale “alternativo” di cui all’art. 3, cc. 14-18, della “Riforma Fornero”, con l’obbiettivo di rendere operativo il Fondo entro la scadenza prevista dalla Legge di stabilità 2013 ossia entro il 18/07/2013 per assicurare le prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dell’Artigianato.

Come risaputo, l’art. 3 della L. n.92/2012, mira a universalizzare i trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro promuovendo, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, due possibili modelli di Fondi bilaterali di solidarietà:
– il modello consistente nei fondi istituiti presso l’Inps;
– per i settori, quale quello dell’artigianato, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, i Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 ss..
In tali settori, infatti, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali possano prevedere, attraverso specifici accordi, l’adeguamento delle fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali i quali, in tal modo, diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto e quindi sistema vincolante per tutti i datori di lavoro operanti in esso, tranne che per quelli ai quali si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni.
Allo stesso modo, si ricorda che nel comparto dell’Artigianato è operante un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni, che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria.
Inoltre, le stesse parti firmatarie, hanno già sottoscritto il 30/6/2010, un Atto di Indirizzo alla Bilateralità, che ha avviato la raccolta delle risorse per il finanziamento degli istituti previsti dalla bilateralità, tra cui vi è anche il sostegno al reddito.
Pertanto, con l’intesa in oggetto, si è convenuto di volere dare attuazione al modello del fondo di solidarietà bilaterale “alternativo” di cui all’art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012, che dovrà riguardare tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell’Artigianato, fatta esclusione delle imprese a cui si applicano le normative in materia di integrazione salariale. L’istituzione del suddetto fondo “alternativo” è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti.
L’intesa firmata riveste, dunque, una particolare importanza poiché sancisce la scelta, non scontata, di tutte le parti sociali di dare attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali in piena linea di continuità con il modello fondato sulla bilateralità e sulla integrazione fra indennità di sostegno al reddito ed indennità di disoccupazione, scongiurando, in tal modo, l’ipotesi di far confluire nei Fondi Bilaterali gestiti dall’Inps (art. 3, cc. 4-13 Legge 92/2012 (cd.), e dal Fondo Bilaterale residuale, sempre gestito dall’Inps (art. 3, cc. 19 ss. Legge 92/2012 (cd.), che avrebbe leso, in tal modo, il sistema di bilateralità e di rappresentanza del settore.
Al fine di assicurare, già a partire dal 1° gennaio 2013, le prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dell’Artigianato secondo la prassi e le normative vigenti, nell’accordo viene stabilito anche che le parti intendono utilizzare le risorse previste dal comma 17, art. 3, della Legge Fornero, ovvero risorse finalizzate a finanziare l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 avrà la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
L’intesa, infine, precisa che, in tale contesto dovranno essere rinnovate le vigenti convenzioni regionali con l’Inps per l’utilizzo del trattamento di disoccupazione (Aspi dal primo gennaio 2013), nei casi di sospensioni dei rapporti di lavoro.

Accordo-interconfederale-avvio-FSB