Con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, la Legge 92/2012 istituisce i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art. 3 commi da 4 a 13).
Formalmente istituiti presso l’INPS con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e attivati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, l’istituzione dei suddetti fondi è obbligatoria per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in tutti i settori nei quali non si applicano le disposizioni in materia di integrazione salariale.
L’art. 3, comma 11 assegna ai fondi di solidarietà bilaterali altre possibili funzioni, oltre a quella tipica, ovvero:
– assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego;
– prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
– contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
In alternativa a questo modello, la Legge 92/2012 consente anche di adeguare le fonti istitutive dei fondi bilaterali già esistenti alle finalità – tipiche e non – sopradescritte, laddove tali fondi siano consolidati e in considerazione delle peculiarità del settore (ad sempio quello dell’artigianato).
La Legge 92/2012 prevede inoltre l’obbligo per i settori e per le tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (che non abbiano stipulato entro il 31 marzo 2013 accordi collettivi per l’istituzione di un fondo di solidarietà bilaterale) di istituire un “fondo di solidarietà residuale”, cui contribuiscano i datori di lavoro di detti settori e i lavoratori.
Per una immediata operatività di tale fondo, la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha fissato una aliquota contributiva di finanziamento, pari allo 0,50%, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tale contribuzione è sospesa per quei settori che abbiano avviato le procedure di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, che dovranno completarsi però entro il 31 marzo 2014.
I fondi di solidarietà residuale possono fornire anche le seguenti prestazioni:
prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall’ASpI;
assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.
Viene infine sancito che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro tramite i sopradescritti fondi, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.
In alternativa al nuovo sistema dei fondi di solidarietà, la Legge 221/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, per raggiungere le medesime finalità e con riferimento a settori dove sia già presente un consolidato sistema di bilateralità (ad esempio il settore dell’artigianato), ha previsto l’adeguamento delle fonti normative ed istitutive dei relativi fondi bilaterali o dei fondi interprofessionali.
La Legge 147/2013, per consentire la costituzione dei nuovi fondi o l’adeguamento e la trasformazione di quelli già esistenti, ha eliminato i termini inizialmente previsti dalla Legge 92/2012 e successivamente prorogati dalla L. 99/2013.
F.S.B.A. ARTIGIANATO
Tramite l’ accordo interconfederali del 31 ottobre 2013 e quello del 29 novembre 2013, le parti sociali dell’Artigianato hanno istituito il Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA) ai sensi dell’art. 3, comma 14, Legge n. 92/2012, il quale ha ridisegnato il sistema degli ammortizzatori sociali, prevedendo per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (cassa integrazione), di garantire ai lavoratori prestazioni di sostegno al reddito in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro, tramite l’istituzione da parte delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro di fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS. Tali fondi devono erogare prestazioni obbligatorie ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti.
In alternativa all’istituzione dei fondi presso l’INPS, la legge riconosce nelle realtà in cui sono presenti consolidati sistemi di bilateralità l’adeguamento degli enti esistenti alle disposizioni previste dalla Riforma, proprio come nel caso del sistema degli enti bilaterali dell’artigianato, per il quale i citati accordi hanno disposto l’adeguamento di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) alle novità normative previsti dalla legge 92/2012 tramite l’istituzione dell’apposito fondo FSBA.
Quest’ultimo, pertanto, diventa destinato a tutti i lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, e considerate le dimensioni medie delle imprese artigiane, il nuovo fondo opererà anche per le aziende con meno di 16 dipendenti e vi potranno aderire anche i dipendenti delle organizzazioni artigiane che hanno sottoscritto i predetti accordi, nonché i dipendenti degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate.
Al momento il nuovo Fondo riconosciuto con decreto interministeriale attende pubblicazione in G.U. dello stesso decreto.
Successivamente alla pubblicazione sarà obbligatorietà la copertura.