Si ricorda a tutti i professionisti che forniscono assistenza nelle procedure di accesso ai benefici previsti dai Contratti di Solidarietà (art. 5 commi 5 e 8 della L. n. 236/93), che le agevolazioni vengono riconosciute dal Ministero “solo ed esclusivamente” nel caso vi sia l’intervento integrativo dell’Ente Bilaterale del settore di appartenenza. Le imprese prima di inoltrare la richiesta al Ministero del Lavoro dovranno inoltrare la richiesta all’Ente Bilaterale. Non è possibile presentare richiesta all’ente successivamente alla comunicazione di “diniego” o di “motivi ostativi” da parte del Ministero. In ogni caso l’impresa, per accedere al contributo di FSR deve aver maturato il periodo di adesione all’Ente Bilaterale previsto dal relativo regolamento.
La precisazione si rende necessaria in quanto continuano ad arrivare richieste in tal senso, da parte dei professionisti che hanno inoltrate le pratiche per conto delle imprese e che oltretutto non aderiscono alla bilateralità.