AVVIO VERSAMENTI FSBA

COMUNICATO IMPORTANTE

Premesso che, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, la Legge 92/2012 ha introdotto i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art. 3 commi da 4 a 13) e che Tramite l’ accordo interconfederali del 31 ottobre 2013 e quello del 29 novembre 2013, le parti sociali dell’Artigianato hanno istituito il Fondo di solidarietà bilaterale (FSBA) ai sensi dell’art. 3, comma 14, Legge n. 92/2012;  

Considerato,

l’imminente scadenza per il pagamento del Fondo Residuale INPS del 16 dicembre 2014,

SI COMUNICA

che le imprese artigiane e non, che applicano uno dei CCNL dell’Artigianato, devono versare esclusivamente al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).

I versamenti vanno effettuati mediante F 24 e prevedono la quota di € 10,42 per ogni lavoratore in forza con orario lavorativo superiore a 20 ore settimanali ed € 5,21 per i lavoratori part-time fino a 20 ore. Il codice Tributo è EBNA.

Si evidenzia infine che ai fini della regolarità contributiva gli arretrati dal 1° Gennaio 2014 devono essere versati solo dalle imprese che non  aderivano già all’ente bilaterale, quelle aderenti ed in regola non dovranno versare nulla per il periodo pregresso.