Con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, la Legge 92/2012 istituisce i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art. 3 commi da 4 a 13). In base al principio di bilateralità, alla creazione e al sostentamento del fondo contribuiscono sia i datori di lavoro che i lavoratori.
L’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Al fine di istituire tali Fondi, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali.
A seguito dell’accordo, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’istituzione del Fondo presso l’INPS.
Oltre alla finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i Fondi possono avere le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
Per tali ultime finalità, i fondi possono essere istituiti anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.
In riferimento ai settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell’artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali con la previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlata alle caratteristiche delle attività produttive interessate.
Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo e’ istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale.
Per il settore dell’artigianato, considerato le peculiarità dello stesso, al fine di tutelare tutti i lavoratori del comparto prevalentemente costituito da imprese di piccolissime dimensioni con poche unità lavorative, le parti sociali nazionali con accordo interconfederale del 31/10/2013 hanno inteso istituire il fondo anche per le imprese che hanno meno di 16 dipendenti. Con decreto interministeriale pubblicato in G.U. il 09/03/2015 si è provveduto all’istituzione del fondo, pertanto dal 16 aprile 2015 tutti coloro che applicano uno dei CCNL dell’artigianato dovranno contribuire allo stesso con le modalità di cui all’accordo interconfederale del 31/10/2013 ovvero comunicando con UNIEMENS l’adesione al Fondo e versando mensilmente per dodici mensilità in F 24 con il codice tributo EBNA l’importo di € 5,21 per i dipendenti part-time fino a 20 ore ed € 10,42 oltre le venti ore e per i dipendenti full-time.
FONDI COSTITUITI
Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato, ai sensi dell’articolo 3, legge 28/06/2012, n. 92
Decreto 9 gennaio 2015 n. 86986
Registrato dalla Corte dei Conti il 13/02/2015, foglio 577
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 09/03/2015
Per gli altri fondi già costituiti clicca sul link seguente:
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/FondiSolidarietaBilaterali/Pages/20140403_fondidisolidarietaistituiti.aspx