NUOVA CONTRIBUZIONE

In riferimento a quanto in oggetto, tenuto conto della Legge 183/2014 (Job Act) relativa alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori per i quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale e del D.Lgs. 148/2015 che ha confermato la previsione del Fondo di Solidarietà per l’Artigianato (art.27), l’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, in conformità agli accordi interconfederali in materia e le relative comunicazioni del Ministero del Lavoro, in data 19 gennaio 2016 ha deliberato quanto segue:

Sono tenute alla contribuzione le imprese di cui al codice contributivo INPS “CSC 4” anche se non artigiane e tutte le imprese che adottano uno dei CCNL dell’ Artigianato,  i versamenti sia per EBNA che per FSBA proseguiranno tramite modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo “EBNA”, già attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010;
Le nuove contribuzioni a partire dal 1° gennaio 2016 sono così definite:
1. Imprese che non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale:

€ 7,65 +0,45% e dal 1° Luglio 2016 si aggiunge lo 0,15% a carico dei lavoratori

2. Imprese che trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale

€ 10,42 per dodici mensilità

Ai fini della contribuzione in misura fissa, non vi è più la distinzione tra lavoratori con contratto part-time fino a 20 ore ed oltre 20 ore.

Contributo di solidarietà

La quota di solidarietà del 10% di contribuzione prevista dalla Legge 103/1991 è dovuta solo per la contribuzione di euro 27,25 e 60,50 annui (rispettivamente per le imprese per le quali non trovano e/o trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del Decreto 148/2015) relativa alle prestazioni ed al funzionamento degli Enti Bilaterali Regionali (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano) di cui alla lettera e) della delibera EBNA/FSBA.

Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo

Attualmente la normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevede per il settore Artigianato la possibilità di accedere allo strumento di CIG in deroga mentre per poter usufruire dei benefici previsti da FSBA occorrerà attendere la pubblicazione in G.U. del Decreto di Regolamentazione del Fondo. Le imprese che intenderanno sospendere i lavoratori per motivi legati a crisi congiunturali, dovranno stipulare un apposito accordo sindacale di sospensione/riduzione dell’orario lavorativo dei dipendenti e inoltrare la domanda direttamente ad FSBA. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili successivamente alla pubblicazione del regolamento attuativo delle prestazioni.

Al fine di agevolare il lavoro dei professionisti, nelle scorse settimane è stata inviata comunicazione alle maggiori case fornitrici di software Contabilità e Paghe per poter aggiornare i loro sistemi e pertanto le nuove modalità dovrebbero già essere operative a partire dalla prossima scadenza del 16 Febbraio 2016, per qualsiasi ulteriore chiarimento, ci si può rivolgere agli uffici dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Calabria.