A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo ente, in merito al rispetto degli obblighi contrattuali da rispettare per l’accesso al Bonus Assunzioni 2018 con particolare riferimento alle contribuzioni FSBA ed EBNA si ritiene necessario precisare quanto segue:
La normativa vigente, in tema di lavoro, sancisce che per accedere agli SGRAVI CONTRIBUTIVI per le nuove assunzioni, occorre:
A) applicare i CCNL siglati dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, (vedi anche circolare n.3/2018 Ispettorato Nazionale del Lavoro);
B) essere in regola oltre che con gli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, con tutti gli altri obblighi normativi e contrattuali, tra cui ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (FSBA) ed il welfare contrattuale istituito dalle parti sociali, ovvero il Diritto del lavoratore ad avere garantiti prestazioni di sostegno al reddito ed assistenza sanitaria integrativa.
Pertanto l’azienda al fine di rispettare i suddetti obblighi, normativi e contrattuali, in caso di verifica dovrà risultare in regola con le contribuzioni EBNA ed FSBA mentre relativamente al Fondo di assistenza Sanitaria integrativa SAN.ARTI l’impresa dovrà decidere se aderire al fondo (€10,42 mensili x 12 mensilità), o inserire in busta paga l’elemento aggiuntivo di retribuzione pari ad € 25,00 x 13 mensilità, fermo restando il diritto del lavoratore a rivalersi, in questo ultimo caso, sul datore di lavoro, per le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno.
Al fine di essere in regola con la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato l’impresa dovrà risultare versante, dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore del D. lgs 148/2015 – rif. art.27), se a quella data aveva lavoratori assunti con CCNL Artigiano. Il contributo EBNA/FSBA è inscindibile ed è costituito dalla cifra così calcolata: € 7,65+0,45% della base imponibile previdenziale a carico dell’impresa+0,15% a carico del lavoratore dipendente.