Ai fini del beneficio derivante da sgravi e agevolazioni contributive, oltre la questione del DURC sorge ormai da qualche anno, la questione legata all’obbligatorietà di alcuni enti bilaterali, la quale è stata recentemente avvalorata dalle disposizioni recate dal Titolo II del d.lgs. n. 148/2015 in materia di “Fondi di solidarietà”. La cogenza dell’obbligo di iscrizione – oltre che dei correlati adempimenti – scaturisce dall’ intervento degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 148/2015 e, con essi, la regimazione della bilateralità ai fini del sostegno al reddito in costanza di lavoro, che ha affermato l’obbligatorietà di taluni fondi: si pensi oltre a quelli del settore artigiano, anche della somministrazione, dei lavoratori marittimi, del trasporto pubblico e di quello aereo, delle imprese assicuratrici e di assistenza e così via. L’applicazione di tali Fondi è imprescindibile in quanto connessa ad un sistema di prestazioni di welfare contrattuale, demandate dal legislatore delegato, indispensabili a completare il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva, rappresentando un diritto contrattuale dei singoli lavoratori che viene attuato attraverso gli strumenti di sostegno al reddito – assegno ordinario e assegno di solidarietà – di volta in volta previsti.