L. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (DECRETO FISCALE)
COSA CAMBIA PER F.S.B.A. E I FONDI DI CUI ALL’ART 27 D.LGS 148/2015
A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutte le imprese artigiane, senza limiti dimensionali legati al numero dipendenti, sono soggette alla disciplina di cui all’art 27del d .lgs 148/2015 e in particolare del Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato, ovvero potranno accedere con regolarità ed in via ordinaria agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro “CASSA INTEGRAZIONE”.
Per tutte le imprese, anche sotto i 6 dipendenti lo strumento viene impiantato in via definitiva è assoggettato ad un controllo come nel primo caso.
Una tutela che il legislatore ha voluto estendere a tutti i comparti, in quanto dalla Pandemia è emersa la consapevolezza che il lavoratore di una piccola azienda non può essere penalizzato rispetto a un suo collega che opera in un contesto di più ampie dimensioni e ciò si avvertiva ancora di più nel mezzogiorno dove le imprese sopra i 6 dipendenti sono notevolmente inferiori in termini numerici rispetto al centro nord. Inoltre in considerazione del fatto che l’impresa artigiana per definizione, occupa in media un numero di dipendenti limitati la riforma era un atto dovuto, per correggere le lacune della precedente disciplina.
Le parti sociali costituenti FSBA, ovvero Confartigianato, CNA Casartigiani e CGIL CISL UIL, stanno già lavorando dai primi giorni del 2022 per far si che a regime, dopo un primo periodo di transizione e dopo gli opportuni adeguamenti e implementazioni del sistema le imprese e i loro lavoratori dipendenti abbiano uno strumento ancora più snello, semplice e soprattutto veloce e tempestivo, ovvero che consenta entro pochi giorni dalla rendicontazione di far avere ai lavoratori la prestazione loro dovuta.
Il legislatore, questa volta, rispetto al d.lgs 148/2015 è andato ben oltre, ovvero al fine di avere la certezza che tutte le imprese comprendano l’importanza di un tale strumento e garantiscono il diritto dei lavoratori, con il Comma 214, ha integrato nel titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l’articolo 40 l’articolo 40 bis che cita: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ».
Ricordiamo che tale lacuna aveva fatto si, che a inizio pandemia, il Fondo aveva pagato le CIG COVID anche ai non in regola, anticipando 350 milioni di euro il cui accantonamento era avvenuto grazie ai versamenti delle imprese e lavoratori che già dal 2016 si erano adeguati ma che comunque sarebbero stati gli unici ad essere tutelati in via esclusiva se lo Stato non avesse deciso di intervenire con le Casse COVID.
I prossimi mesi saranno ancora impegnativi ma dalla direzione nazionale e dalla Presidenza di FSBA arrivano rassicurazioni: imprese e lavoratori non saranno lasciati soli, faremo di tutto per sostenerli e ridurre al minimo l’impatto devastante sul livello occupazionale che questa pandemia senza precedenti potrebbe arrecare”.
Noi intanto fiduciosi, andiamo avanti nel lavoro quotidiano per arrivare velocemente alle prossime liquidazioni di casse integrazioni già nel mese di Febbraio ormai alle porte, perché l’artigianato rappresenta la linfa del motore produttivo di questo paese.