I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro, pertanto in merito alle prestazioni di Assegno Integrazione Salariale erogate da FSBA, si forniscono le seguenti informazioni.
La causale “EVENTI CLIMATICI” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate.
Al riguardo, facciamo riferimento alle istruzioni fornite nella circolare Inps n. 139/2016 e nel messaggio Hermes Inps n. 1856/2017 le quali precisano che sono considerate “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi.
Tuttavia, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
Si precisa inoltre che l’azienda, nella domanda di Assegno Ordinario, deve indicare il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo.
Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, FSBA riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle
lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.