L’O.P.R.A. Calabria – Organismo Paritetico Regionale Artigianato Calabria è costituito su iniziativa e tra le parti sociali dell’artigianato Calabrese (Confartigianato, Cna, Casartigiani, e Cgil, Cisl, Uil come associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro e costituisce, per il settore dell’artigianato della Calabria, l’organismo paritetico ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 81/2008 e smi.
L’Organismo è stato iscritto al Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro N. 71 del 8 Giugno 2023 così come integrato integrato con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 79 del 7 Luglio 2023
Tra i compiti dell’Organismo paritetico rientrano le seguenti finalità:
1) promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, programmazione delle attività formative, raccolta di buone prassi e sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
2) promozione e realizzazione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni ed Enti Locali, di progetti e programmi di prevenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro, individuando anche sinergie professionali ed economiche;
3) monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale;
4) Organizzazione, gestione, supporto e coordinamento dell’attività degli RLST;
5) raccolta e gestione dei dati relativi alle aziende aderenti al sistema (sia quelle con RLST che quelle con RLSA) e delle informazioni che le stesse, adempiendo agli obblighi di informazione e consultazione previsti degli artt. 48 e 50 del D.Lgs 81/2008 e smi, devono inviare;
6) promozione dell’attività formativa in materia di salute e sicurezza nei confronti dei RLS, RLST, Lavoratori, Datori di lavoro RSPP, ASPP, Dirigenti e Preposti;
7) promozione e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza.
Il Decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994 aveva previsto l’istituzione del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, figura che è stata riconfermata dal D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e trattata nella sezione VII dall’art. 47 all’art. 52.
I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), sono quelli definiti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08. L’impresa quindi può optare per la nomina di un RLSA ovvero rappresentante lavoratori sicurezza aziendale o per la nomina del RLST ovvero rappresentante lavoratori sicurezza territoriale di cui può usufruire gratuitamente aderendo a EBAC.
La normativa prevede due tipologie di procedure seconda che l’ impresa abbia nel suo organico fino a 15 dipendenti o più di 15 lavoratori.
Formazione lavoratori sulla sicurezza
L’EBAC e la Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza
Secondo quanto sancito dall’ art. 37 comma 12 del D. lgs 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. e in considerazione di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni repertorio atti n. 221 del 21/12/2011 i corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali del settore di appartenenza in cui opera l’impresa.
Ove la richiesta non riceva riscontro da parte dell’Ente entro 15 giorni, l’impresa può autonomamente procedere alla pianificazione e realizzazione delle attività formative.
Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011
Modulo richiesta di collaborazione
Imprese con più di 15 dipendenti
Nelle imprese che occupano oltre 15 dipendenti il R.L.S. viene eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. (Art.47 D.Lgs. 81/08).
Le imprese dovranno comunicare all’Organismo Paritetico:
– Verbale di elezione del RLS;
– Il nominativo del Rappresentante eletto;
– Scheda riassuntiva dati valutazione rischi aziendali Allegato H;
Imprese fino a 15 dipendenti
Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti il R.L.S. viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (aziendale) o può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o nel comparto produttivo. (Art.47 D.Lgs. 81/08).
1) Le imprese i cui lavoratori optano per un rappresentante esterno (RLST) devono ottemperare ai seguenti adempimenti:
Allegato A – Scelta del rappresentante territoriale per la sicurezza;
Allegato B – Comunicazione all’Organismo paritetico dell’avvenuta informazione ai lavoratori del nominativo RLST;
Allegato C: comunicazione al RLST della nomina del RSPP e dell’addetto servizio di Primo soccorso e del Medico Competente;
Allegato D: autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi e degli adempimenti ad essa collegati (per aziende fino a 10 addetti).
2) Le imprese i cui lavoratori optano per un rappresentante interno (RLSA) devono procedere convocando l’elezione, per la stessa dovrà essere nominato il segretario del seggio elettorale che successivamente provvederà allo scrutinio ed a redigere il verbale delle elezioni. Viene nominato chi ottiene il maggior numero di voti espressi. Il verbale viene comunicato al datore di lavoro che dovrà comunicare il nominativo all’organismo paritetico. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza all’impresa e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova ed assunti a tempo indeterminato. La nomina è valida per tre anni.
I modelli che potranno essere utilizzati per la prassi sopra descritta, sono i seguenti:
– Allegato E – Fac simile scheda elezione;
– Allegato F – Fac simile di Verbale dell’elezione;
– Allegato G – Fac simile di comunicazione all’organismo paritetico
Fac-simile di convocazione riunione per elezione RLS
Allegati per imprese che scelgono il RLSA
Allegati per imprese che scelgono il RLST
Procedura nomina RLS
PREMESSA
In base al nuovo testo dell’art. 18, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13, lettera f), D.Lgs. n. 106/2009 (Integrazioni e correzioni al vigente Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro) il Datore di Lavoro deve comunicare in via telematica all’INAIL, mediante accesso al punto cliente, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
L’INAIL con la Circolare n. 43 del 25 agosto 2009, previo parere favorevole del Ministero del lavoro, ha fornito alcune indicazioni in ordine all’obbligo di trasmettere i nominativi dei RLS; in particolare chiarisce che la comunicazione dei nominativi degli RLS non va effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
Riepilogando
• le aziende che hanno già trasmesso all’INAIL il nominativo del RLS ed il nominativo non è variato, non dovranno effettuare alcuna comunicazione;
• le aziende che hanno già trasmesso all’INAIL il nominativo del RLS ed il nominativo è variato, devono comunicare tempestivamente tale variazione;
• le aziende che ad oggi non abbiano effettuato alcuna comunicazione, pur essendo obbligati, devono comunicare tempestivamente il nominativo del RLS;
• le aziende che non versino nelle situazioni appena descritte, l’obbligo di comunicare i nominativi decorrerà a partire dalla prima designazione del RLS ad opera dei lavoratori.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione del nominativo dovrà essere effettuata in via telematica all’INAIL tramite l’are riservata “Punto cliente” ed osservando le istruzioni operative reperibili sul sito internet www.inail.it.
SANZIONI
Per quanto concerne infine le sanzioni amministrative nei confronti dei datori di lavoro che violino le sopra illustrate disposizioni in materia di comunicazione telematica, l’art. 55 del Testo Unico come modificato dall’art. 32 del provvedimento correttivo (D.Lgs n. 106/09) prevede una pena pecuniaria da € 50 ad € 300.
Fac-simile di richiesta RLST
Organi dell’OPRA
Presidente
Michele Gigliotti (CISL)
Vicepresidente
Silvano Barbalace (Confartigianato);
Consiglio o Comitato paritetico è costituito da:
Gigliotti Michele, (CISL)
Cassala Benedetto (UIL)
Trotta Gianfranco (CGIL)
Perri Paola (CNA)
Silvano Barbalace (CONFARTIGIANATO)
Carlo Malfarà Sacchini (Casartigiani)
Documenti
- * Nuovo Protocollo Intesa INAIL OPRA 2023
- **D.D. Ministero del Lavoro n. 79-del-07lug2023
- – Elenco RLST 2023
- Accordo interconfederale applicativo_dlgs812008
- Compiti del rls art 50 dlgs 81
- Statuto
- Regolamento
- Accordo reg.le costitutivo
- Modulo consultazione valutazione
- Modulo consultazioni nomine
- Modulo di avvenuta consultazione
Contatti
- Viale Emilia 100, 88100 Catanzaro
presso l’Ente Bilaterale Artigianato Calabria - tel. 0961/760561
- opracalabria@virgilio.itGa